Con Risoluzione 1° aprile 2015, n. 4, il MEF ha fornito chiarimenti in merito alla soppressione dell’esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, ad opera dell’art. 1, comma 666, L. n. 190/2014.
Il citato disposto normativo ha previsto che l’esenzione dalle tasse automobilistiche:
è soppressa per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di almeno 20 anni di età. Tali veicoli scontano quindi la tassa automobilistica e l’IPT “ordinariamente”; è ancora valida per auto e moto, non adibite a uso professionale, con almeno trent’anni di età. Di conseguenza, per tali veicoli è dovuta la tassa di circolazione forfetaria annua e l’IPT in misura fissa.
Osservando che il bollo auto è un “tributo proprio derivato”, ossia istituito e regolato da leggi statali, la Risoluzione ricorda che le regioni non possono intervenire sulla disciplina di tali tributi.
Di conseguenza, le norme regionali che prevedono la reintroduzione delle esenzioni cancellate dalla Legge di Stabilità 2015 devono considerarsi abrogate, in quanto incompatibili con la disciplina nazionale e suscettibili di essere impugnate davanti alla Corte costituzionale.
Soppressione dell’esenzione del bollo per le auto storiche: Risoluzione MEF
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